Di seguito un'estratto dei primi 2 articoli del Disciplinare del Libro Genealogico. E' possibile scaricare la versione completa in formato PDF (è necessario Acrobat Reader)
DISCIPLINARE PER IL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA VALDOSTANA
Art. 1
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 gennaio 1991, n° 30, sulla Disciplina della riproduzione animale, viste le norme del Decreto
del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali in data 24 maggio 1967 (Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1967) e
dell'art. 71, lett. d) del D.P.R. 26 luglio 1977, n° 616, il Libro Genealogico Nazionale della Razza Valdostana istituito
dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. del 22-06-1987,
è regolato dal presente disciplinare in armonia con le normative CEE.
Art. 2
Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della razza ed ha la finalità di indirizzare sul
piano tecnico, con particolare riguardo alla determinazione delle qualità genetiche dei riproduttori, l'attività di selezione
e di produzione in seno alla razza promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.
Le attività del Libro Genealogico sono svolte dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana secondo le norme
di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Risorse, Agricole, Alimentari e Forestali fermo restando
il disposto del art. 6, ultimo comma del presente Disciplinare. Nel Libro Genealogico vengono iscritti i soggetti di razza
Valdostana Pezzata Rossa (VPR), Valdostana Pezzata Nera (VPN) e Valdostana Castana (CAST).